1. Premessa
La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano contrattualmente con Longhi spa e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla società.
L’informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:
- pubblicazione sul sito aziendale https://www.longhi.it/
- affissione nelle bacheche aziendali di tutte le strutture della Società;
2. Canale di segnalazione
In ottemperanza agli obblighi di legge, Longhi spa si è dotata di una piattaforma per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla Direttiva UE e al GDPR, denominata “Parrot Whistleblowing”.
Il canale di segnalazione deve intendersi di tipo interno ex. art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consente l’invio di segnalazioni in forma scritta.
La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Gestore della segnalazione, individuato nella persona della Dott.ssa Antonella Cappelletti e della Dott.ssa Cristina Beccalli (Gestore Segnalazioni Longhi spa) alle quali potranno pervenire segnalazioni scritte o orali.
A tal fine, le
- segnalazioni in forma scritta potranno essere inviate tramite l’utilizzo dell’apposito canale interno criptato, (piattaforma Parrot Whistleblowing) idoneo a consentire la riservatezza del segnalante, raggiungibile digitando il seguente URL: https://longhispa.parrotwb.app
- segnalazioni in forma orale potranno essere effettuate attraverso un contatto telefonico con il Gestore delle Segnalazioni al numero 3477882813.
o in alternativa
- tramite colloquio personale con il Gestore delle Segnalazioni che dovrà essere richiesto tramite lettera raccomandata da inviare all’indirizzo 22060 Cabiate (CO), Via Piave n. 22, all’attenzione della Dott.ssa Antonella Cappelletti e Dott.ssa Cristina Beccalli (Gestore Segnalazioni Longhi spa).
La segnalazione verrà tempestivamente gestita dal suddetto gestore della segnalazione, appositamente nominato e formato, per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.
3. Soggetti legittimati
Possono effettuare le segnalazioni:
a) i lavoratori subordinati;
b) i lavoratori autonomi;
c) i lavoratori e i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere per conto dell’azienda;
d) i liberi professionisti e i consulenti;
e) i volontari e i tirocinanti;
f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (di seguito, collettivamente, i “Destinatari”).
Gli anzidetti soggetti possono effettuare segnalazioni anche:
quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
• durante il periodo di prova;
• successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
4. Tipo di segnalazioni ammesse
Possono essere oggetto di segnalazioni comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società e che consistono in:
- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell’ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, di cui all’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
4. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
5. Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.
SI
• violazioni delle procedure del Modello 231; violazioni del Codice Etico; condotte riconducibili a uno dei reati presupposti di cui al D.Lgs 231/2001;
• reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell’aria, nel terreno o nell’acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;
• frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione;
• violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
• adozione delle c.d. “pratiche abusive” (adozione di prezzi “predatori”, sconti target, vendite abbinate), contravvenendo alla tutela della libera concorrenza, per acquistare una posizione dominante sul mercato.
NO
• sospetti;
• lamentele personali del segnalante;
• lamentele inerenti al rapporto di lavoro;
• reclami inerenti ad attività di natura commerciale;
• rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
• conflitti interpersonali.
5. Iter procedurale per la segnalazione scritta attraverso la piattaformaIl soggetto che intende fare una segnalazione scritta accede al sito della piattaforma cliccando sul link: https://longhispa.parrotwb.app
Per informazioni dettagliate circa il funzionamento pratico della piattaforma “Parrot Whistleblowing” e le modalità di invio della segnalazione si rinvia all’allegato n.1) del presente documento.
6. Iter procedurale per la richiesta di colloquio direttoIl soggetto che intende fare una segnalazione mediante incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni dovrà inviare una raccomandata all’indirizzo indicato al punto 2.
Per informazioni dettagliate circa la richiesta di incontro diretto si rinvia all’allegato n.2) del presente documento.
7. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. N. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 12 del D. Lgs. N. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.
8. Osservanza del divieto di atti ritorsivi
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 Longhi spa osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.